PARLIAMO ADESSO DI LIBERE PROFESSIONI.
E' incompatibile l'esercizio di libere professioni.
NON costituisce tuttavia una violazione del dovere di esclusività la semplice iscrizione ad un albo professionale, sempre che il contesto specifico non sia inerente ad un ruolo professionale per il quale è prevista l'iscrizione nell'albo speciale.
La corte costituzionale con sentenza del 19 dicembre 1986 n. 284, ha infatti precisato che deve considerarsi ammessa la semplice iscrizione all'albo senza l'esercizio professionale.
Citiamo ulteriori sentenze: TAR Lazio sez. II, 16 dicembre 1987 n. 1897.
Tutte le attività inerenti e affini materialmente all'esercizio di una libera professione, devono considerarsi incompatibili.
Qualcuno chiederà.. e L'occasionalità? Certo esiste. Un'attività svolta in via sporadica ed occasionale esime, astrattamente, dall'incompatibilità.
Ma deve essere valutata l'attività in se stessa.
Facciamo un esempio: avvocato, commercialista, architetto, geometra... sono libere professioni certificate, legali, per le quali sono previsti attestati che certificano l'abilitazione a tale attività, nonchè l'iscrizione in albi professionali e quant'altro.
Attività certificate. Qua si è liberi profesisonisti. null'altro da aggiungere. A livello fiscale deve essere aperta una partita iva.
Ci sono tantissime altre attività, non certificate, non catalogate, per le quali non sono previste iscrizioni in albi professionali.. spesso si tratta di attività artigianali o manifatturiere... E qua il discorso cambia. L'occasionalità dell'attività assume un contesto differente. A livello fiscale anche. La prestazione occasionale detiene un'importanza diversa e più consona.
Imparate a delineare la vostra attività.. Leggete il forum e il libro.