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DOPPIO LAVORO • Leggi argomento - Dettagli e normative di settore. Linee guida

Dettagli e normative di settore. Linee guida

Qua si parla di: autorizzazioni, quesiti generici e risposte dei dipendenti, dettagli, normative di settore e altro.

Libere Professioni

Messaggiodi maxacerra » 15/01/2010, 13:09

PARLIAMO ADESSO DI LIBERE PROFESSIONI.

E' incompatibile l'esercizio di libere professioni.
NON costituisce tuttavia una violazione del dovere di esclusività la semplice iscrizione ad un albo professionale, sempre che il contesto specifico non sia inerente ad un ruolo professionale per il quale è prevista l'iscrizione nell'albo speciale.
La corte costituzionale con sentenza del 19 dicembre 1986 n. 284, ha infatti precisato che deve considerarsi ammessa la semplice iscrizione all'albo senza l'esercizio professionale.
Citiamo ulteriori sentenze: TAR Lazio sez. II, 16 dicembre 1987 n. 1897.

Tutte le attività inerenti e affini materialmente all'esercizio di una libera professione, devono considerarsi incompatibili.
Qualcuno chiederà.. e L'occasionalità? Certo esiste. Un'attività svolta in via sporadica ed occasionale esime, astrattamente, dall'incompatibilità.
Ma deve essere valutata l'attività in se stessa.

Facciamo un esempio: avvocato, commercialista, architetto, geometra... sono libere professioni certificate, legali, per le quali sono previsti attestati che certificano l'abilitazione a tale attività, nonchè l'iscrizione in albi professionali e quant'altro.
Attività certificate. Qua si è liberi profesisonisti. null'altro da aggiungere. A livello fiscale deve essere aperta una partita iva.
Ci sono tantissime altre attività, non certificate, non catalogate, per le quali non sono previste iscrizioni in albi professionali.. spesso si tratta di attività artigianali o manifatturiere... E qua il discorso cambia. L'occasionalità dell'attività assume un contesto differente. A livello fiscale anche. La prestazione occasionale detiene un'importanza diversa e più consona.

Imparate a delineare la vostra attività.. Leggete il forum e il libro.
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Riforme e disciplina delle incompatibilità.

Messaggiodi maxacerra » 15/01/2010, 13:17

parliamo della riforma che è stata fatta negli anni relativa ai regimi di incompatibilità.

L’interrogativo attiene, più in generale, al regime delle incompatibilità; ci si chiede fino a che punto il dovere di esclusività, costituzionalmente sancito, impedisca al pubblico dipendente il cumulo di impieghi ed incarichi nel corso del proprio rapporto di lavoro.
Il tema è classico, ma, insieme, quanto mai attuale. A partire dalla «privatizzazione” dell’impiego pubblico, la disciplina delle incompatibilità è stata oggetto di una duplice complessiva riforma: la prima, realizzata nel 1993, dal d.lgs. n. 29 e dal suo art. 58; la seconda, portata a termine nel 1998, dal d.lgs. n. 80, che, all’art. 26, ha riscritto l’art. 58 succitato nei commi dal sesto al sedicesimo. A ciò si è poi aggiunta tutta una legislazione d’incentivazione del part-time nella pubblica amministrazione, per molti versi alluvionale e di non facile armonizzazione con la precedente sull’incompatibilità.
Prima gli artt. 1, commi 56-65, della 1. 23 dicembre 1996, n. 662 e 6 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79 conv. in 1. 25 maggio 1997, n. 140 e relative circolari applicative, poi, l’art. 17, comma 18, della 1. 15 maggio 1997, n. 127 hanno ridisegnato il regime delle incompatibilità per i lavoratori a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno; e, nell’intento di rendere appetibile il passaggio dal full-time al part-time, hanno contestualmente rafforzato le incompatibilità dei dipendenti a tempo pieno, nonché l’intero apparato sanzionatorio.
L’estrema frammentarietà delle fonti acuisce senza dubbio le difficoltà di ricostruzione sistematica della materia.
Si rende, perciò, vieppiù opportuno un rapido excursus in ordine alla disciplina legislativa di riferimento, sul duplice versante del regime generale delle incompatibilità e di quello specifico dell’autorizzazione all’esercizio di incarichi retribuiti.

Allora: l'art. 1 comma 60 della legge 662/96 sancisce che per svolgere incarico retribuito è necessaria la preventiva autorizzazione. la normativa in questione specifica che vi è SILENZIO-ASSENSO se entro 30 (trenta) giorni non è fornito provvedimento di diniego....
Il tutto è stato ulteriormente chiarito e in parte ridisegnato dal decreto legislativo n. 165 del 2001 che ad oggi rappresenta la normativa di settore primaria che incamera le nozioni delle precedenti.
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Disciplina delle incompatibilità.

Messaggiodi maxacerra » 15/01/2010, 13:21

vediamo adesso altro:

A dispetto di qualsivoglia reductio ad unum degli universi del lavoro pubblico e privato, il d.lgs. n. 29/1993 ha provveduto, per un verso, a confermare il tradizionale regime pubblicistico delle incompatibilità; per l’altro, a conferire efficacia generale agli artt. 60-65 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, oggi applicabili, ex art. 58, primo comma, d.lgs. n. 29/1993 nonche decr. leg.vo n. 165/2001, a tutte le categorie di pubblici dipendenti, con esclusione solo del personale impiegato in settori particolari — tra cui sanità, scuola, enti lirici - per i quali trova esplicita salvezza la normativa speciale.

QUELLO CHE ANCORA VIGE PIENAMENTE E A TUTTI GLI EFFETTI:

"E’ un’incompatibilità pressoché assoluta, con eccezioni del tutto residuali, quella disegnata dagli artt. 60-65 d.p.r. n. 3/1957: in virtù di tali disposizioni, richiamate, come visto, dall’art. 58,- primo comma, d.lgs. n. 29/1993 e decr. leg.vo 165/2001, continuano ad esser vietate al pubblico dipendente le attività di lavoro subordinato o autonomo ed in particolare le libere professioni, nonché ogni forma di attività commerciale, ivi compresa l’assunzione di cariche gestionali in società aventi scopo di lucro."

E' chiaro che da quest'ultima vanno escluse tutte le attività che hanno carattere di occasionalità e saltuarietà, quelle che non hanno carattere di prevalenza e che NON siano direttamente e adeguatamente retribuite e lucrative. Come ben già citato nel corso di questo forum.
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Re: Dettagli e normative di settore. Linee guida

Messaggiodi maxacerra » 23/01/2010, 13:17

La domanda è sempre la stessa. Sul manuale "Prestazioni Occasionali" è stata trattata la tematica fiscale in maniera chiara e definitiva, con delucidazioni, normative, sentenze, GUIDA DEFINITIVA PASSO A PASSO e immagini...
Qua è opportuno segnalare della linee guida per comprendere come muoversi materialmente sotto l'aspetto fiscale quando si svolgono delle prestazioni
extraprofessionali.
Iniziamo la trattazione degli aspetti fiscali:
E' inevitabile il richiamo immediato alle riforme e leggi sui lavoratori. Si pensi a quanto enunciato chiaramente dall’art. 61 della riforma “BIAGI” attualmente vigente sul lavoro (D.Lgs. n. 276 del 10/09/2003), che estende la fattispecie del lavoro occasionale, in essa definita, a tutti i tipi di lavoratori, disposizione ribadita anche dalla finanziaria 2006-2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006 art. 188 e successive note dei vari enti previdenziali a conferma).
Gli enti previdenziali sono: INPS, INPDAP per statali, ENPALS per lavoratori dello spettacolo e altre..

e cosa dicono gli enti previdenziali chiarificando la legge statale???
ve lo dico subito: trattano di REMUNERAZIONE delle prestazioni lavorative occasionali.

Domanda di tutti....quanto si può percepire? qual'è il tetto minimo o massimo??
quanto si può percepire per singola prestazione??

In base alle normative vigenti (dettagliate sul manuale "Prestazioni Occasionali") vi è un tetto massimo di remunerazione (nonostante si pensi ad un tetto di euro 5.000 annui... dettaglio errato....). Semplicemente l'importante che l'attività lavorativa del dipendente non perda la qualità e le caratteristiche di quanto citato nei post precedenti, o meglio: l'attività deve essere sporadica e saltuaria, senza che vi sia il carattere della continuità ne della prevalenza rispetto all'impiego principale.
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Parte fiscale: linee guida

Messaggiodi maxacerra » 23/01/2010, 13:24

La singola prestazione non ha limiti di remunerazione. Resta chiaro quanto specificato nell'art. 61 della riforma BIAGI (decr. leg.vo 276 del 2003) che la somma delle remunerazioni annuali oltre i 5000 euro lordi sono semplicemente soggette al pagamento delle quote previdenziali previste dai vari enti di settore.

Al di sotto di tale tetto (5000 euro annui) non si pagano quote previdenziali.
Questo perchè tali contributi vengono già pagati dall'ente dal quale dipende il lavoratore.
Questo per quanto riguarda i diritti previdenziali.

Chiaramente tutto quello che viene guadagnato dovrà essere dichiarato sul vostro mod. 730 o modello unico.

Naturalmente determinate prestazioni lavorative occasionali (sia remunerate che semplicemente svolte a titolo ricreativo, di svago o a titolo benefico) non devono arrecare alcun pregiudizio al corretto espletamento dei compiti che il dipendente è chiamato a svolgere all’interno dell’Amministrazione e non devono contrastare con gli obblighi e i doveri istituzionali, oppure riferibili a settori coincidenti con quelli demandati per legge all'amministrazione di riferimento.

In merito a tale tematica, sul libro "Prestazioni Occasionali" è stato documentato tutto, am proprio tutto sulla prestazione occasionale. Nel capitolo "prestazione occasionale e lavoro autonomo occasionale" sono presenti tutti i riscontri normativi, aggiornamenti, sentenze e quant'altro riguarda la specifica fiscale.
A presto per altre piccole "lezioni".
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Casistiche varie

Messaggiodi maxacerra » 26/02/2010, 16:42

Iniziamo con il delucidare una serie di casistiche specifiche inerenti vere e proprie attività.
Ne tratteremo moltissime. sul mio libro ce ne sono parecchie e sui relativi aggiornamenti ne vengono aggiunte nuove con relative norme e orientamenti delle amministrazioni:

Parliamo adesso di un quesito che diversi colleghi hanno posto, o meglio:
AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINI.

[Risposta]
Allora, l'attività di amministrazione di UN SOLO condominio non assume i caratteri di lavoro autonomo o subordinato, bensì quelli della collaborazione coordinata e continuativa.
Questa attività pertanto, se prestata senza prevalenza e a fini non direttamente e adaguatamente retribuiti e lucrativi, deve ritenersi sempre compatibile non rientrando tra quelle autonome e subordinate sottoposte a particolari restrizioni dalla legge 662/96.
La circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3 del 19 febbraio 1997, interpretando il testo della legge 662/96, ritiene necessaria la prescritta autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza anche per le attività lucrativa di collaborazione non professionale.

L'ATTIVITA' DI AMMINISTRATORE DEL SOLO STABILE IN CUI SI RISIEDE NON INTEGRA QUINDI GLI ESTREMI DI UN'ATTIVITA' INCOMPATIBILE.
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Re: Dettagli e normative di settore. Linee guida

Messaggiodi maxacerra » 03/04/2010, 12:53

Prima di continuare a segnalare casistiche specifiche con testomonianze dirette dei dipendenti (su questo forum si parla solo di testimonianze pratiche proposte dai dipendenti stessi), vorrei scrivervi un paio di risposte a importanti quesiti sulla tematica che mi sono stati rivolti direttamente da personale che interagise direttamente sui siti del Governo Italiano e Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funziona Pubblica (innovazione tecnologica delle pubbliche amministrazioni.)
Un utente mi propone dei quesiti molto interessanti le cui risposte certamente serviranno a molti:

"dipendenti che avanzano la richiesta per rapporto occasionale ma che di fatto ogni anno avanzano la richiesta per lo stesso ente (1 gennaio 31 dicembre) ma non si configura in lavoro subordinato???
Ho letto molte cose sull'incomptibilità ma è difficile dimostrare che un dipendente che in un ente svolge attivita di direttore dei lavori
svolgendo tale attivita in un altro ente non sia incompatibile...
Che criteri usi per delineare l'incompatibilita per un'allività occasionale... dov'è la liena di demarcazione??
e se il dipendente sottoscrive una dichiarazione che l'incarico non è incompatibile fino a quale punto può arrivare l'ente per la verifica??
e quando un attività è ritenuta veramente occasionale?
Qual'è il parametro economico che il dipendente non dovrebbe superare?? "


Andiamo con ordine. Vi segnalo le mie risposte:
"Hai detto bene quando parli dei 5.000 euro come tetto. Ho documentato personalmente in un libro che ho scritto sulla materia, che questo tetto non è un limite alla remunerazione da parcepire.. e vi sono a supporto specifiche norme e circolari che lo confermano.
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Re: Dettagli e normative di settore. Linee guida

Messaggiodi maxacerra » 03/04/2010, 12:56

Continuo con le risposte specifiche che ho segnalato:

"intanto preciso subito un fattore: non rispondo per PARERE personale. NO.
Ma su testominianze dirette, normative specifiche, orientamenti della amministrazioni. Come dicevo ho coadiuvato almeno oltre 400 dipendenti... stilato almeno 150 istanze di autorizzazione per loro, creando un'immensa comunità di utenti. Proprio quello che non avrei dovuto fare io, ma forse le amministrazioni. E' nata per questo la comunità di "Prestazioni Occasionali", tantissimi utenti dipendenti pubblici che hanno offerto testomonianze, quesiti, risposte, istanze presentate e relativi risultati.
Ho cercato, formando una comunità di utenti, di offrire casistiche e sicurezza mentale al dipendente che ha la possibilità di saperne di più parlando con altri dipendenti.

ma vediamo nello specifico:
Intanto: non è l'attività in se stessa ad essere obbligatoriamente a priori incompatibile, (esclusi chiaramente casi limite come libere professioni o altro), MA GLI ELEMENTI CHE LA DELINEANO. Molto importante. Chiaramente mi riferisco a lavoratori a tempo pieno e non a chi ha orario ridotto al 50%.
Presupposto di continuità, prevalenza profesisonalita... Con quale continuità viene svolta l'attività extra? Con quale impegno da parte del dipendente? A favore di chi verrebbe svolta? remunerazione o rimborso spese? Modalità? di che attività si tratta? ecc... Questi sono gli elementi importanti per delineare un'attività.
IMPORTANTISSIMO: a parità di attività extraprofessionale, sono questi elementi a essere preponderanti per ottenere l'autorizzazione. Stessa attività me elementi diversi si potrebbe ottenere un diniego da una parte e un'autorizzazione dall'altra.
Tutti i presupposti citati hanno poi una precisa guida da seguire.

In merito agli altri quesiti: ogni anno lavorare (extra)per lo stesso ente non si configura lavoro subordinato?
Intanto lavorare per un altro ente è comunque lavoro subordinato. Dipende dalle amministrazioni, dalla tipologia di opera che svolge il dipendente nella sua amministrazione e da quello che andrebbe a svolgere a favore dell'altra.
Richiedere più volte un incarico a favore dello stesso ente o soggetto che sia non è presupposto di negazione. Tra l'altro certi impieghi potrebbero anche non essere subordinati, ma svolti con un vero e proprio regime occasionale, ogni prestazioni circoscritta e chiusa, la classica "prestazione occasionale", senza organizzazione di mezzi e senza che il dipendete rientri in un "ciclo produttivo fisso e prestabilito del committente". Qua rientra tutto l'orientamento relativo ai presupposti di continuità. Sarebbe davvero infinito scriverlo tutto, ma almeno un minimo orientamento lo si capisce."
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Re: Dettagli e normative di settore. Linee guida

Messaggiodi maxacerra » 03/04/2010, 12:59

Altro quesito che è stato posto: " è difficile dimostrare che un dipendente che in un ente svolge attivita di direttore dei lavori
svolgendo tale attivita in un altro ente non sia incompatibile"
RISPOSTA:
Dipende sempre dall'ente in cui lavora, quali sono le direttive interne. Comunque indicativamente i settori coincidenti sono incompatibili. ma solo indicativamente. Ripeto: dipende dall'amministrazione di appartenenza e comunque l'incompatibilità NON E' SOLO IL MESTIERE IN SE STESSO MA GLI ELEMENTI CHE LO DELINEANO".

DOMANDA: "Che criteri usi per delineare l'incompatibilita per un'allività occasionale... dov'è la liena di demarcazione??"
RISPOSTA:
Praticamente ho già risposto nell'altro quesito. I vari elementi segnalati, nonchè il fattore che l'attività svolta non sia in contrasto con i compiti e i doveri che propria l'ammistrazione impone e svolge, o non siano inerenti a settori coincidenti, o i contrasto con lo status giuridico del dipendente.
Poi ripeto: ogni singola questione va valutata caso per caso in base agli elementi che vengono di volta in volta proposti dal dipendente.


Altra domanda: "e se il dipendente sottoscrive una dichiarazione che l'incarico non è incompatibile fino a quale punto può arrivare l'ente per la verifica??"
RISPOSTA:
L'amministrazione, in fase di vaglio dell'istanza del dipendente, ne valuta la compatibilità in considerazione dei fattori esposti.
NON E' il dipendente a decidere la compatibilità a priori. Questo è onere che spetta all'amministrazione di appartenenza che autorizza.
Chiaramente, basta studiare bene, e proporre un'istanza che, in considerazione dei fattori preponderanti, possa essere accettata. Se si conoscono i fattori e gli orientamenti delle amministrazioni, questo è possibile.

Domanda: "e quando un attività è ritenuta veramente occasionale?"
RISPOSTA
Presupposto di continuità. L'ho delucidato agli appartenenti alla mia comunità in maniera chiara e "martellante"
Importante specificare che anche se il committente sia presumibilmente sempre il medesimo, la prestazione potrebbe essere saltuaria ed isolata. sarebbe lunga da ripetere, ma per offrire un orientamento: non rientrare in cicli fissi e continuativi o fasi prestabilite di produttività. La prestazione è singolare ed isolata, circoscritta nel tempo. Il committente avrà i suoi ipotetici dipendenti che svolgono produttività continuativa. Il dipendente pubblico in regime di attività extra "coadiuva e se ne va" tanto per essere chiari ed espliciti, senza organizzazione di mezzi.
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Re: Dettagli e normative di settore. Linee guida

Messaggiodi maxacerra » 03/04/2010, 13:00

Altra domanda:
"Qual'è il parametro economico che il dipendente non dovrebbe superare??"

E qua tra dipendenti e altro le voci di corridoio si sprecano. ed è proprio questo il brutto di questa tematica: TROPPE VOCI DI CORRIDOIO. Il dipendente vuole sicurezza per uscire allo scoperto. Questa è la realtà.
Qua si parte con la parte normativa. Qualcuno dice che la remunerazione non deve superare i 5.000 euro lordi annuali..
Il decr. leg.vo 276/03 parlava, nel contesto delle prestazioni occasionali, proprio di questo fattore aggiungendo che le prestazioni occasionali non dovevano oltrepassare il numero di 30 prestazioni annue con lo stesso committente.
Ma... è stato delucidato successivamente con precise e documentate circolari esplicative di vari enti, che l'orientamento da seguire resta quello previsto dall'art. 2222 del codice civile. I 5.000 euro sono e restano il limite sopra il quale il dipendente semplicemente deve semplicemente versare anche i contributi previdenziali per la propria prestazione, nella misura del 17% (1/3 il dipendente e 2/3 il committente), visto che il dipendente ha già un ente che versa a suo favore i contributi. (INPDAP).
E qua entra anche in ballo un fattore importante: quello discrezionale. Avendo trattato istanze per più amministrazioni, pare sia porientamento di alcune inserire questi ipotetici 5.000 euro per dare un "limite" alle prestazioni del dipendente e fare in modo che, astrattamente, quella che è attività occasionale non diventi attività continuativa.
Ma ripeto: trattasi di iniziativa discrezionale. la norma è ben distinta.

Prendo spunto dal mio libro:
"Chiarito tale punto, è evidente che l’esame della natura occasionale del rapporto instaurato tra le parti deve prescindere dalla misura del compenso e dal numero di prestazioni svolte, e concentrarsi sulla presenza o meno dei requisiti del coordinamento e della continuità con la struttura del committente, ben potendo quindi sussistere prestazioni di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 del Codice civile con compensi superiori a € 5.000,00."
A tale proposito, la circolare n. 1/04 del Ministero del Lavoro..
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