NUOVO Codice dell'ordinamento militare
Inviato: 23/05/2010, 13:04
CARI AMICI
CI SONO DELLE NOVITà
http://www.grnet.it/news/95-news/1395-c ... itari.html
Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66
"Codice dell'ordinamento militare"
Art. 894
Incompatibilità professionali
1. La professione di militare è incompatibile con l’esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. 2. È altresì incompatibile l’esercizio di un mestiere, di un’industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro.
Art. 895
Attività extraprofessionali sempre consentite
1. Sono sempre consentite le attività, che diano o meno luogo a compensi, connesse con: a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di
invenzioni industriali; c) la partecipazione a convegni e seminari; d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
2. Le predette attività devono comunque essere svolte al di fuori dell’orario di servizio e non condizionare l’adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.
Art. 896
Attività extraprofessionali da svolgere previa autorizzazione o conferimento
1. I militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. 2. Gli incarichi autorizzati possono essere svolti solamente al di fuori degli orari di servizio e non devono essere incompatibili con l’adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.
3. Disposizioni interne indicano quali sono gli incarichi retribuiti che possono essere autorizzati o conferiti e con quali modalità, secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengono conto delle specifiche professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.
4. È fatta salva l’applicazione, in quanto compatibile, dell’articolo 53, commi da 8 a 16-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
CI SONO DELLE NOVITà
http://www.grnet.it/news/95-news/1395-c ... itari.html
Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66
"Codice dell'ordinamento militare"
Art. 894
Incompatibilità professionali
1. La professione di militare è incompatibile con l’esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. 2. È altresì incompatibile l’esercizio di un mestiere, di un’industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro.
Art. 895
Attività extraprofessionali sempre consentite
1. Sono sempre consentite le attività, che diano o meno luogo a compensi, connesse con: a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di
invenzioni industriali; c) la partecipazione a convegni e seminari; d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
2. Le predette attività devono comunque essere svolte al di fuori dell’orario di servizio e non condizionare l’adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.
Art. 896
Attività extraprofessionali da svolgere previa autorizzazione o conferimento
1. I militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. 2. Gli incarichi autorizzati possono essere svolti solamente al di fuori degli orari di servizio e non devono essere incompatibili con l’adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.
3. Disposizioni interne indicano quali sono gli incarichi retribuiti che possono essere autorizzati o conferiti e con quali modalità, secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengono conto delle specifiche professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.
4. È fatta salva l’applicazione, in quanto compatibile, dell’articolo 53, commi da 8 a 16-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.