Copio ed incollo dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri: dura tegola che sembra non lasciare scampo ad alcun tipo di iscrizione in Albi Professionali:
http://www.lineaamica.gov.it/risposte/r ... lita-.html======================================
L'istituto generale dell'aspettativa, previsto per i pubblici dipendenti dagli artt. 66 e ss. ex D.P.R. 3/1957, si applica anche alla Polizia di Stato in forza dell'art. 52, D.P.R. 335/1982.
L'aspettativa per dottorato di ricerca è prevista e regolamentata nel pubblico impiego dalla Legge 13 agosto 1984 n. 476, modificata di recente dal Decreto Legislativo n.119/2011. Questa disposizione normativa prevede che il congedo straordinario sia utile soltanto ai fini della progressione di carriera, nonché del trattamento di quiescenza e di previdenza, escludendo ogni altro diritto connesso al rapporto di lavoro, ossia all'effettivo servizio svolto dal dipendente che, durante il periodo di congedo, non viene di fatto prestato.
In particolare poi le leggi istitutive degli albi di consulente del lavoro (Legge dell'11 gennaio 1979, n. 12, art. 4) e della professione di avvocato (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 3) sanciscono l'incompatibilità dell'esercizio della professione con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato.
Tuttavia, il Dipartimento della Funzione Pubblica è intervenuto con le Circolari n. 6 del 18 luglio 1997 e n. 8 del 21 ottobre 1997, entrambe orientate al consenso per lo svolgimento di un’altra attività lavorativa, subordinata (purché questa non intercorra con altra amministrazione) o autonoma, anche mediante iscrizioni ad albi, a condizione che l’ulteriore attività non sia in conflitto con gli interessi dell’amministrazione.
Questa significativa attenuazione del dovere di esclusività è tuttavia ammessa soltanto quando l’orario di lavoro non superi la metà di quello ordinario.
Nel caso in esame tale incompatibilità sussisterà in quanto, sebbene la Legge n. 662/1996 e s.m.i statuisca che il lavoro parziale è consentito a qualsiasi dipendente, a prescindere dal profilo professionale di riferimento, tale disposizione non potrà applicarsi ai dirigenti, al personale militare, a quello delle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 1, comma 57 e circolare ministeriale n. 3/1997).
Pertanto sussiste incompatibilità (art. 53 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165) tra il ruolo di dipendente pubblico in questione, anche se in aspettativa, quindi non in servizio, e l'iscrizione ad un albo professionale.
Aggiornata il 02/01/2012 da FormezPA