di guendalina » 11/01/2012, 20:03
Ho posto il quesito, ma proprio oggi la Procura della Repubblica mi ha dato anche la soluzione: la circolare n. 7 del 14 novembre 2002, il cui contenuto è stato anche avallato dall'Agenzia delle Entrate, stabilisce che per chi non è libero professionista, tutta una serie di collaborazioni non continuative nei procedimenti penali debbano essere assimilate, ai fini fiscali, al lavoro dipendente. Dal che si deduce che non rientrano nel computo dei redditi da assoggettare, incaso di superamento del tetto dei 5.000 € a tassazione aggiuntiva mediante iscrizione alla Gestione separata. Questo perché, se non ho capito male, il prestatore d'opera è un Pubblico Ufficiale che opera nell'interesse dello Stato. Riporto qui di seguito il brano che interessa:
(...) Per ciò che concerne, invece, l'individuazione delle categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, si rileva che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale normativa e contenzioso, con nota del 7 marzo 2001, prot. n. 2001/36443, ha precisato che, nell'ambito della riforma dei redditi di lavoro dipendente e di quelli assimilati, si è inteso razionalizzare una serie di fattispecie i cui redditi erano di incerta qualificazione; pertanto i redditi corrisposti nell'esercizio di pubbliche funzioni (art. 47 T.U.I.R.) sono stati considerati "redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente" anche se la loro natura li farebbe rientrare tra i redditi di lavoro autonomo. A titolo esemplificativo si indicano tra i soggetti che percepiscono redditi da assimilare a quelli di lavoro dipendente: i giudici di pace, i giudici onorari aggregati, gli esperti per il tribunale di sorveglianza, gli esperti per il tribunale dei minorenni, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari, i giudici popolari, i consulenti, periti, custodi, interpreti e traduttori nominati dal pubblico ministero o dal giudice nei procedimenti penale. Su tali redditi, pertanto, deve essere operata la ritenuta I.R.P.E.F. per scaglioni di reddito in base alle somme liquidate senza l'applicazione dell' I.V.A. (...).
Invito pertanto i diretti interessati a prendere atto di questa 'agevolazione' ed eventualmente a ulteriori approfondimenti.