allenatore di società dilettante

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allenatore di società dilettante

Messaggiodi ken » 06/07/2012, 12:00

Ciao sono un vigile del fuoco,
Mi è stato offerto di lavorare come allenatore (abilitato) di una squadra di calcio dilettante con un rimborso totale per la stagione di circa 7500 Euro, posso farlo in modo regolare? come?
Ho trovato il massimo dell'ignoranza in merito anche da parte della società. Da parte mia ho fatto delle ricerche e l'unica cosa che ho trovato è l'accordo tipo tra società e allenatore dilettante che ti allego.
....e se un giorno la cifra fosse superiore, come dovrei comportarmi?
Ti ringrazio anticipatamente.

ACCORDO TIPO
FRA SOCIETA’ ADERENTI ALLA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI E ALLENATORI DILETTANTI
Con la presente scrittura redatta in (1)......originali, tra la Società ....................................
........................................................con
Sede
a
...................................................
rappresentata dal Sig. ............................................................. legale rappresentante della
medesima, ed il Signor ........................................................... allenatore dilettante iscritto nei
ruoli del S.T.F., matr. ............... residente e/o domiciliato in ............................................. Via
..................................... si conviene quanto segue:
1. La Società affida al Sig. ............................................................ la conduzione tecnica
della squadra .................................................. partecipante al Campionato di
.................................................. in qualità di allenatore responsabile a decorrere dal
.................. fino al .................... (numero ........... allenamenti settimanali).
2. All’assunzione dell’incarico la Società riconosce al Sig. .............................................
2a) Un premio di tesseramento annuale massimo lordo in €. ...........................
(.........................................................) da pagarsi in unica soluzione oppure alle seguenti
scadenze:
1) Al ......................... per €. ...............................................
2) Al ......................... per €. ...............................................
3) Al ......................... per €. ...............................................
4) Al ......................... per €. ...............................................
5) Al ......................... per €. ...............................................
6) Al ......................... per €. ...............................................
7) Al ......................... per €. ...............................................
8) Al ......................... per €. ...............................................
9) Al ......................... per €. ...............................................
10) Al ......................... per €. ...............................................
2b) Un rimborso spese limitato all’importo dell’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della
benzina moltiplicato per il numero dei chilometri fra residenza e/o domicilio dell’allenatore e il
campo di gioco della Società nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate,
per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali.
Data ..............................
La Società
..............................
Timbro e Firma
Originale per l’Allenatore
L’Allenatore
............................
Firma
ACCORDO TRA SOCIETA’ ED ALLENATORI DILETTANTI
In riferimento al Protocollo d'intesa con l'A.I.A.C. si riporta di seguito il testo integrativo degli accordi tra Società ed Allenatori Dilettanti.
1) II premio di tesseramento dovrà essere corrisposto sempre integralmente anche in caso di esonero fatte salve le ipotesi di dimissioni
dell'allenatore o di sanzioni irrogate dal Collegio
Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti su proposte delle Società (art. 46 punto 1 Regolamento della L.N.D.).
2) II rimborso delle spese sostenute di cui al punto 2b) sarà riconosciuto per la effettiva durata dell'incarico e andranno a cessare in
caso di eventuale esonero o dimissioni.
3) Eventuali dimissioni dell'allenatore o eventuale esonero dello stesso, dovranno essere comunicate dalla parte agente alla controparte
a mezzo raccomandata A.R. (avviso di ricevimento).
in difetto di ciò:
a) la Società che non abbia ricevuto la comunicazione scritta di dimissioni da parte dell'allenatore, entro il termine di dieci giorni dalla
prima assenza ingiustificata del tecnico, con le formalità indicate all'art. 23 punto 6) del Codice di Giustizia Sportiva avvierà la procedura
di cui all'art. 46 punto 1) del Regolamento della L.N.D. notificandola per conoscenza al Settore Tecnico, al C.R. L.N.D. di competenza
ed all'A.I.A.C. nazionale;
b) l'allenatore esonerato che non ne abbia ricevuto comunicazione scritta da parte della Società, entro dieci giorni dovrà comunicarlo
agli Organi competenti con le formalità indicate dall'art. 23 punto 5) del Codice di Giustizia Sportiva.
4) II trasferimento di mansioni per la conduzione di altra squadra della stessa Società, rispetto a quelle indicate al punto 1) del presente
accordo o per lo svolgimento di altri compiti come quello di osservatore tecnico potrà avvenire solo dietro consenso scritto
dell'allenatore.
5) Oggetto del rapporto tra le Società ed allenatori è quello dell'insegnamento e dell'addestramento allo sport del calcio anche mediante
il conseguimento di risultati sportivi utili. L'allenatore dà atto alla Società che tutte le prestazioni derivanti dal presente accordo hanno
carattere dilettantistico e perciò verranno rese senza che ciò comporti alcun vincolo di lavoro subordinato. La Società riconosce e
garantisce all'allenatore, nell'espletamento delle sue funzioni relative al presente accordo, autonomia iniziativa e discrezionalità.
6) Qualsiasi controversia sollevata in merito all'interpretazione ed esecuzione degli accordi sopra riportati sarà risolta dal Collegio
Arbitrale istituito presso la Lega Nazionale Dilettanti. La Società e l'allenatore si danno reciproco atto che la pronuncia del Collegio
Arbitrale sarà considerata come diretta ed irrevocabile espressione della volontà delle parti.
7) II premio di tesseramento annuale previsto dal protocollo d'intesa, viene stabilito dalla L.N.D. in accordo con l’A.I.A.C.
Secondo tesseramento
D’intesa tra la L.N.D. e l‟A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima dell’inizio del Campionato di competenza di
tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.
Obbligo di tecnico abilitato
E’ fatto obbligo alle società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Serie A e B del Calcio Femminile
e del Calcio a Cinque, ai Campionati di Eccellenza, di Promozione, di 1a e 2a categoria, di affidare la prima squadra ad un allenatore
abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L’allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo
casi di forza maggiore.
Deposito dei contratti
I contratti stipulati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli allenatori professionisti, nonché gli eventuali accordi
economici formalizzati tra le stesse Società e gli allenatori dilettanti, debbono essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di
appartenenza solo nel caso che questi riguardino la conduzione della prima squadra.
Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra la Società e l’allenatore dilettante, dovrà comunque essere
depositata un’apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica, sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta
documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell’allenatore interessato, entro il termine di venti giorni dalla data della richiesta di
tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la società
deve rilasciare al tecnico interessato. La Divisone o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al
Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito del contratto. Per le Società partecipanti al Campionato di
2° Categoria e per tutti gli allenatori con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il
deposito del contratto, dell’accordo economico o della dichiarazione, fermo restando l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità
dei contenuti degli stessi in caso di controversia. In quest’ultimo caso le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate
direttamente al Settore Tecnico. Il nominativo dell’allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione mediante il deposito
della documentazione di cui sopra all’atto dell’iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti
all’inizio dello stesso. In caso di contestazioni relative agli accordi economici, competente e decidere è il Collegio Arbitrale presso la
Lega Nazionale Dilettanti. A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli
Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che
dovranno essere redatti in forma scritta e depositati presso i competenti Comitati o Divisioni. Tali accordi economici dovranno essere
depositati a cura dell’allenatore entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito
dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.
Modalità di deposito
Ribadendo l’obbligo di deposito del contratto da parte dell’allenatore interessato si consiglia procedere nel modo seguente: il contratto
dovrà essere redatto in quattro copie firmate in originale dall’allenatore e dal legale rappresentante della Società. Due copie saranno
trattenute rispettivamente dall’allenatore e dalla Società. La terza copia dovrà essere inviata al Comitato della F.I.G.C. competente per
territorio o alla Divisione Calcio femminile o a quello per l’attività relativa al Campionato Nazionale Dilettanti a mezzo Raccomandata
A.R. La quarta copia potrà essere inviata all’A.I.A.C., via G.D’Annunzio 138, 50135 Firenze.
Conclusioni
Appare evidente e doveroso richiamo all’obbligo da parte delle Società partecipanti ai rispettivi Campionati di affidare la squadra ad un
allenatore abilitato dal Settore Tecnico. Vale inoltre la pena di ricordare che gli importi indicati nella tabella si riferiscono
esclusivamente ai rapporti tra Società dilettantistiche ed allenatori dilettanti. In sintesi è bene ribadire che: laddove esista, da parte
della Società l’obbligo del tesseramento del tecnico, all’atto dell’iscrizione al Campionato dovrà essere consegnata alla Divisione o al
Comitato di competenza la richiesta di tesseramento
Solo dopo la verifica di quanto sopra la Divisone o il Comitato provvederanno ad inviare al Settore Tecnico la richiesta di tesseramento.
Solo per i tecnici incaricati di funzioni diverse dalla conduzione della prima squadra, la richiesta di tesseramento potrà essere inviata
direttamente al Settore Tecnico, fermo restando anche in questo caso la validità del solo contratto o della sola scrittura privata in caso di
controversia.
Note
(1) – Originali: 1a per l’Allenatore; 2a per la Società; 3a per il deposito; 4a per A.I.A.C. se Socio
ken
 
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Iscritto il: 06/07/2012, 11:25

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