La Giunta Municipale in data 25/08/2010 con apposita deliberazione approvava la proposta presentata da un dipendente comunale, affidando ad esso medesimo l’incarico per la valutazione e stima dei valori dei terreni divenuti edificabili in seguito alla adozione del Piano Regolatore Generale Comunale.
La proposta presentata dal dipendente è stata approvata anche dalla Commissione Trattante attestando che il lavoro sarebbe stato svolto fuori orario di lavoro e che il compenso spettante, stabilito in percentuale sugli incassi futuri derivati da un lavoro del settore preposto di imposizione tributaria, non graverà sul fondo decentrato.
La stima dei valori ed il lavoro correlato consegnato dall’incaricato è stato approvato dalla Giunta e dal Consiglio Comunale ed è in uso tuttora per le finalità ad esso richiamate, principalmente per l’imposizione tributaria ed il versamento da parte del contribuente del tributo aree fabbricabili (ICI sui terreni edificabili).
Introiti ed incassi per le casse comunali sono continui e cospicui, però l’Amministrazione Locale si dice, solo verbalmente, impossibilitata alla erogazione del compenso al dipendente comunale causa le intervenute disposizioni normative (con riferimenti a Sentenze e pareri Corte dei Conti):
blocco art.9, comma 2 bis, D.L. n°78/2010;
impossibilità di finanziare progetti di recupero tributi con emolumenti da esso tributo derivati.
Si chiede se nel caso de quo l’interpretazione delle norme e dei contesti sia giusta, se l’atteggiamento dell’Ente è giusto e, infine, se sia possibile percorrere un azione legale tesa al recupero del credito vantato ed al rispetto dell’obbligazione assunta da parte dell’Ente nei confronti del dipendente.