In relazione al mio precedente post.
Oggi sono stata al sindacato dove mi hanno detto che in regime di full time a scuola, posso essere stipendiata da terzi (o da un'associazione) solo con la forma contrattuale del co.co.pro o, eventualmente, con le prestazioni occasionali (col famoso tetto dei 5000 euro annui).
Esulando dall'ambito delle associazioni (e quindi mi scuso se la sezione non è appropriata), per svolgere anche con altre persone l'attività di cake designer mi risulta compatibile la costituzione di una società cooperativa come da art. 508 del Decreto Legislativo 297/94 che recita ai punti 10 ed 11
10.Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
11.Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi si società cooperative.Mi sembra assurdo (considerati tutti gli altri dinieghi), ma tuttavia è vero che sebbene la cooperativa possa distribuire gli utili fra i soci il suo scopo è mutualistico.
Sono perplessa, ma anche il sindacato ritiene, alla luce dell'art. sopra citato, che la società cooperativa sia compatibile.
Spero che queste informazioni possano essere d'aiuto anche per altri, e aspetto le vostre considerazioni laddove riscontriate imprecisioni