di alex68ap » 24/11/2011, 11:35
Purtroppo la Direzione Generale del Personale Militare pare stia rigettando le istanze. Allego la risposta fornita ad un collega Carabiniere.
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE IH REPARTO - 7A DIVISIONE
Viale dell'Esercito, 186-00143 ROMA
Prot. n. M D GMIL III 7 5
280TT20II
Roma
PDC: Funz. Amm.vo dott. Paolo DE SIATI
tei.: 5.0758 (06/517050758)
OGGETTO: Istanza di autorizzazione per attività privata extraprofessionale. Preavviso di rigetto. Articolo 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241.
A COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
I Reparto - SM - Ufficio personale marescialli (Rife. f. n. 216819/D3-5 in data 14 ottobre 2011)
e, per conoscenza:
** LEGIONE CARABINIERI LOMBARDIA Comando provinciale di Milano MILANO
L'istanza presentata il 31 marzo 2011 e integrata il successivo 14 settembre dal luogotenente indicato in oggetto, pervenuta con la lettera cui si fa riferimento, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività extraprofessionale retribuita di mediatore ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 e del d.m. n. 1 80/2010, è stata valutata alla luce della seguente normativa:
- articolo 894 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "codice dell'ordinamento
militare";
-articolo 53 del decreto legislativo del 30 marzo 200 1 , n. 1 65;
-articolo 896 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
-decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, concernente "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali";
- decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, concernente "regolamento recante la determinazione dei criteri e delle
modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per
la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agii organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28";
-circolare di questa Direzione generale prot.n. M_D GMIL_04_0396572 del 31 luglio 2008, che consente il rilascio delle autorizzazioni solo per attività compatibili con la dignità del grado ed effettuate senza carattere di continuità ed assiduita nonché senza eccessivo impegno temporale, in modo tale da non pregiudicare la capacità lavorativa ed il rendimento
in servizio del militare, ovvero per prestazioni singole e ben individuate nel tempo, le quali possono essere remunerate purché siano meramente isolate e saltuarie.
2. Si comunica, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata
dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, che questa Direzione generale, constatato che le competenti autorità gerarchiche hanno espresso pareri contrari, ravvisa i seguenti motivi ostativi all'accoglimento della predetta istanza:
- l'attività extraprofessionale per cui il luogotenente in oggetto chiede l'autorizzazione risulta indeterminata nella durata, nella frequenza e nella tipologia, non essendo specificato il numero effettivo delle prestazioni, né l'arco temporale complessivo in cui le stesse verrebbero espletate;
- il luogotenente non ha indicato l'organismo di mediazione presso cui l'attività in questione verrà espletata e non ha allegato la dichiarazione probatoria di cui al punto lOb, 2° alinea della succitata circolare del 31 luglio 2008: ciò impedisce, pertanto, di adempiere alle prescrizioni di legge in materia di anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti;
la stessa attività è, in ogni caso, incompatibile con i doveri connessi alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria rivestita dall'interessato, in ragione del disposto dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, il quale dispone che il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione.
3. Per quanto sopra, ai sensi del citato articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, il luogotenente in oggetto, entro il termine di dieci giorni dalla notifica della presente lettera, ha il diritto di presentare per iscritto, per via gerarchica, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Decorso tale termine senza che l'interessato abbia esercitato tale diritto, la scrivente procederà alla formale adozione
del provvedimento finale.
4. All'ente di appartenenza, cui si scrive per conoscenza, si chiede di voler notificare la presente all'interessato, consegnandogliene copia ed invitandolo a sottoscrivere la seguente dichiarazione:
" Io sottoscritto (grado, cognome, nome) nato a il , dichiaro di aver ricevuto copia in data odierna del foglio prot. n. M_D GMIL III 7 5 datato , del Ministero della difesa - D.g.p.m. - III reparto - 7A divisione ".
La predetta dichiarazione dovrà essere completa di data e firma autenticata dell'interessato.
5. L'ente di appartenenza del nominato in oggetto, alla scadenza del termine di dieci giorni dalla notìfica, è altresì invitato a inviare tempestivamente alla scrivente via fax (06517052749) copia della notifica e a comunicare l'avvenuto o il mancato esercizio del diritto di cui si tratta da parte dell'interessato.
Successivamente, qualora l'interessato abbia presentato proprie osservazioni, le stesse dovranno essere trasmesse sollecitamente a questa Direzione generale per via gerarchica, munite dei prescritti pareri.